Bonus 1.000 euro: prorogato termine per presentare le domande fino al 18 dicembre 2020. Ecco dettagli e requisiti

29-11-2020

Il decreto Ristori prevede di nuovo un bonus di mille euro per alcune categorie di lavoratori - dagli stagionali ai somministrati del turismo, dagli intermittenti ai lavoratori dello spettacolo - che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza coronavirus. Una nuova circolare dell’Inps chiarisce tutti i dettagli, dalla nuova data entro cui è possibile fare domanda ai requisiti per accedere all’indennità.

Innanzitutto l’Inps chiarisce che chi ha già ricevuto l'indennità una tantum prevista dal decreto Agosto non deve fare di nuovo domanda per ricevere questa confermata dal decreto Ristori.

Gli altri potenziali beneficiari, invece, devono presentare la domanda all’istituto previdenziale: in un primo momento il termine era il 30 novembre, adesso - come spiegato dall’Inps nella circolare del 26 novembre - si può fare domanda fino al 18 dicembre 2020.

Il bonus da mille euro è un’indennità economica una tantum che può essere richiesta da imprenditori e lavoratori italiani in possesso di determinati requisiti. Ne hanno diritto tutti quei lavoratori che hanno già potuto usufruire dell’indennità in base all’articolo 9 del decreto Agosto. Ma non solo, il decreto Ristori, infatti, prevede che possano usufruire del bonus anche quei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, la cui domanda per il bonus relativo al decreto Agosto era stata respinta e che hanno determinati requisiti. Possono chiedere il bonus anche altri lavoratori, in possesso di determinati requisiti, che non hanno fatto domanda in precedenza.

Il decreto Ristori, infatti, prevede che possano usufruire del bonus anche quei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, la cui domanda per il bonus relativo al decreto Agosto era stata respinta e che hanno determinati requisiti. Possono chiedere il bonus anche altri lavoratori, in possesso di determinati requisiti, che non hanno fatto domanda in precedenza.

Le categorie di lavoratori che possono chiedere il bonus sono quelle più colpite dalle restrizioni legate all’emergenza coronavirus: lavoratori stagionali, a tempo determinato oppure in somministrazione che lavorano nei settori del turismo o degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e agli stabilimenti termali.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, possono fare domanda per la prima volta se hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. In questo periodo devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASpI.

Possono fare domanda anche i lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che in questo periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e né di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità possono chiederla se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Sono ammessi sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia quelli senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.

Possono fare domanda anche i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali e non esserlo più al 30 ottobre 2020. Per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo già citato. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di trattamento pensionistico diretto.

Per quanto riguarda i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità, possono presentare domanda se hanno per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità hanno diritto al bonus se sono stati titolari - nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Anche nel 2018 devono aver avuto uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali della durata di almeno 30 giornate.

I lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità possono presentare domanda se sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro. Oppure almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo da cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29 ottobre 2020.

Il dl Ristori stabilisce che il bonus da mille euro non può essere cumulato con il Reddito di emergenza e con alcune indennità, come quella a favore dei collaboratori domestici, dei lavoratori sportivi, dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, dei pescatori autonomi, dei lavoratori marittimi .

Fonte: https://tg24.sky.it