Si avvicina la scadenza del 16 dicembre 2020 per versare il saldo Imu 2020. In arrivo ancora una scadenza fiscale per i contribuenti alle prese con l’emergenza epidemiologica, e con una cancellazione della rata prevista soltanto per le imprese che hanno subito provvedimenti restrittivi del Governo.
Al versamento dell’imposta municipale sono chiamati i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni. Ovvero coloro che sono in possesso di:
Devono pagare anche i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.
Il decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) ha previsto una serie di esoneri per il versamento della seconda rata Imu. In particolare sono stati esentati dal versamento della rata di dicembre gli immobili:
La condizione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).
A questo primo esonero si aggiunge quello previsto dal decreto Ristori, ossia per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del dpcm del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.
Gli immobili sono quelli le cui attività sono riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori e nella tabella riassuntiva. Si tratta delle stesse categorie che beneficiano del contributo a fondo perduto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi).
All’elenco si aggiunge un altra lista di attività per cui si può beneficiare dell’esonero dell’Imu sul relativo immobile, solo se le attività sono situate in zona rossa. Tali attività sono quelle ricomprese tra i codici ATECO dell’allegato 2 del decreto Ristori bis.