Decreto Ristori: Reddito Emergenza e Indennità stagionali/occasionali /intermittenti turismo e spettacolo

21-03-2021

Il Reddito di Emergenza è rinnovato, e viene dal Decreto Sostegno riconosciuto per tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente di alcuni requisiti.

Il Reddito di Emergenza è rinnovato, e viene dal Decreto Sostegno riconosciuto per tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente di alcuni requisiti.

Reddito d’emergenza: i requisiti richiesti per accedere al beneficio

Per usufruire del REM (Reddito di Emergenza) devono esserci tutti i seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (reddito inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio); per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione:

- residenza in Italia;

- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno precedente. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;

- ISEE non superiore a 15.000 euro.

L’ammontare del beneficio è incrementato di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE;

Inoltre è richiesta l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente Decreto Sostegno (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

Gli importi, secondo l’esperienza già maturata, andranno da un minimo di 1.200 euro (tre mensilità da 400 euro) fino ad un massimo di 2.400 euro (accresciuto per le famiglie che hanno un componente in condizione di disabilità grave, si può arrivare fino a 840 euro mensili).

Importante novità: il Reddito di Emergenza previsto dal Decreto Sostegno sarà concesso anche a coloro cui la Naspi sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, indipendentemente dai requisiti e per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare.

 

Indennità omnicomprensiva fissa stagionali/occasionali /intermittenti turismo e spettacolo

Il decreto Sostegni  assicura una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020,   cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero :

  1. dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali   compresi i lavoratori in somministrazione,  che hanno perso il lavoro tra il 1.1.2019 e la data del decreto  non titolari di pensione o Naspi  o altro reddito da lavoro,  con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo
  2. dipendenti a termine di altri settori produttivi, che abbiano cessato o ridotto l'attivita nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo
  3. lavoratori inntermittenti , sempre con almeno 30 giornate di lavoradal 1.1.2019
  4. lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA  privi di conratto e che fossero iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto  e con un mese di contribuzione versata 
  5. venditori a domicilio iscritti alla Gestione Separata  con reddito 2019 superiore a 5mila euro  non iscritti ad altre forme previdenziali
  6. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo  con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e la data del decreto , con reddito non superiore a 75mila euro, non titolari di pensionene altri redditi da lavoro dipendente ( eccetto i contratti a chiamata)   oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro .

Come per le precedenti indennità questi bonus del Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito,  non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne l'assegno di invalidità.

Le domande dovrebbero essere inviate entro il mese di aprile 2021, previa emanazione delle  indicazioni operative dal parte dell'INPS 

Bonus lavoratori dello sport 

Lo stesso art. 9  del Decreto Sostegni prevede per il settore sportivo,l'erogazione di 350 milioni alla società Sport e Salute del CONI  che riconoscera ai collaboratori di enti, societa e associazioni sportive  una indennità commisurata ai compensi del 2019  ovvero

  • per compensi  2019 sopra i 10mila euro  una indennità di 3600 euro
  • per compesni 2019 tra 4mila e 10mila euro  una indennita di 2400 euro 
  • per compensi 2019 inferiori a 4mila   euro    una indennità di 1200 euro

Le domande andranno iinviate tra il 1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, ma solo da coloro che non abbiano mai beneficiato dei precedenti bonus per i collaboratori sportivi dei decreti Cura Italia, Decreto Agosto e Decreto Ristori 2020. Con ogni probabilità le modalità ricalcheranno quanto già previsto lo scorso anno