Multe ingiuste. Sai difenderti da solo e farti annullare un verbale?

08-05-2014

Fonte www.ilsole24ore.com

Si può fare ricorso contro una multa considerata ingiusta in due modi: impugnando il verbale davanti al Giudice di pace (entro 30 giorni dalla notifica o dalla data di contestazione) o davanti al Prefetto (entro 60 giorni).

Tra i motivi più comuni di nullità del verbale ci sono:

1) Mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento (non dalla data di infrazione) o 150 giorni (se residente all'estero);

2) Se la multa è per eccesso di velocità, la contestazione immediata è obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla Polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questi casi i motivi della mancata contestazione immediata devono essere indicati a verbale, a pena di nullità.;

3) Mancata segnalazione e/o mancata visibilità degli autovelox;

4) Se la multa è elevata dagli ausiliari del traffico e la violazione non riguarda la sosta o la fermata dei veicoli;

5) Se gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni (autovelox, T-red) sono gestiti da enti privati e non direttamente dalla Polizia stradale

Il ricorso contro la multa presentato al giudice di pace, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria dello stesso giudice o inviato per posta raccomandata a/r, pagando il contributo unificato (in genere 37 euro).

Più lunghi i termini per impugnare il verbale davanti al Prefetto. In questo caso, il ricorso dovrà essere presentato personalmente o con raccomandata a/r alla Prefettura territorialmente competente (oppure all'ufficio da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, ma sempre intestata al prefetto del luogo della violazione) entro 60 giorni dalla notifica della multa.

La Prefettura ha 120 giorni di tempo per emanare l'ordinanza con cui si pronuncia sul ricorso, da notificare al ricorrente entro 150 giorni, pena l'annullamento del verbale. Il ricorrente può allegare al ricorso la documentazione ritenuta necessaria e anche chiedere l'audizione personale. Da ricordare che se il Prefetto respinge il ricorso la sanzione pecuniaria viene raddoppiata. 

È importante sapere che, se si vuole fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, non si deve pagare la sanzione pecuniaria, neppure in misura ridotta, perché il pagamento preclude in ogni caso la possibilità di impugnare il verbale. Come ultimi avvertimenti, ricordarsi sempre di insistere alla fine del ricorso sulla vittoria delle spese di giudizio (rimborso del contributo unificato versato, ecc.).

Per la Corte di cassazione l'amministrazione pubblica riconosciuta negligente deve essere condannata al pagamento delle spese salvo che sussistano giustificati motivi, "che non possono essere ricercati solo nel modesto valore della controversia o nel semplice errore formale della multa" (Corte di cassazione, sezione II, sentenza dell'8 aprile 2011 n. 8114).

Oltre all'annullamento del verbale, è opportuno chiedere nel ricorso davanti al Giudice di pace anche la sospensione della sua efficacia esecutiva. In caso contrario, in attesa dell'esito dell'impugnazione, ci potrebbe essere notificata anche la cartella di pagamento.