La Corte di cassazione con sentenza 16592 del 7 agosto 2015 ha affermato la nullità del provvedimento con cui un’azienda ha imposto a una dipendente di prestare la propria attività lavorativa nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. La Corte perviene a questa conclusione sul rilievo che l’articolo 2 della legge 260/1949 , che disciplina la materia, riconosce al lavoratore il diritto soggettiv o di astenersi dall’attività in occasione di tali festività, precisando che la normativa non è derogabile neppure in presenza di sopravvenute esigenze aziendali. Né, ad avviso della Cassazione, il diritto del lavoratore di astensione nei giorni festivi infrasettimanali può essere derogato da una previsione di segno contrario della contrattazione collettiva applicata dall’impresa
Fonte: Il Quotidiano del Lavoro del 15 settembre 2015