In caso di condomini per i quali non esiste l'obbligo di legge a nominare un amministratore (meno di 9 condomini), per beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni bisogna obbligatoriamente richiedere preventivamente il codice fiscale per il mini-condominio presso l'Agenzia delle Entrate ed eseguire i pagamenti delle fatture, tramite bonifico bancario o postale, indicando, oltre al codice fiscale del mini-condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente di uno dei condomini a tal fine delegato o su conto corrente appositamente istituito a nome del mini-condominio.
La ripartizione delle spese dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr.art.1123 e segg.).
Tutte le fatture e documenti giustificativi delle spese relative devono essere intestati al mini-condominio.
(cfr. Circolare N. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate)
Fonte: https://www.centroconsumatori.it/40v16427d87068.html