Entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che attua la direttiva 49/2014 in materia di sistema di garanzia dei depositi (Dgsd). Il testo era stato approvato in via preliminare dall’esecutivo a metà novembre.
Il testo che entra in vigore oggi conferma il principio della garanzia fino a 100mila euro per ciascun depositante in caso di dissesto e liquidazione dell’istituto bancario. Formalmente la direttiva distingue tra i depositi ammissibili e il loro sottoinsieme costituito da quelli entro i 100mila euro, vale a dire i depositi protetti. Il livello di tutela resta quindi immutato rispetto alla legislazione precedente. Il rimborso, in caso di liquidazione coatta amministrativa, scatta senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. La direttiva rinvia poi alla Brrd ed previsto anche in caso di bail-in la tutela dei depositi fino a 100mila euro. anche fissata una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: l’obiettivo assicurare il pagamento in sette giorni lavorativi, al posto dei 20 attuali.
Per le banche cambia il sistema di finanziamento dei fondi di garanzia per i depositi: da un approccio ex post come quello vigente fino a pochi giorni fa, si passer a una modalit di costituzione ex ante, quindi in via preventiva. Vengono fissati requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti. Nelle nuove norme previsto anche che il limite di 100mila euro non si applica, nei nove mesi successivi all’accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche che hanno ad oggetto importi derivanti tra gli altri da divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro oltre ad altre casistiche.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com