Esenzione IMU anche per orti e terreni incolti

05-05-2016

I terreni incolti e gli orti devono essere considerati anch'essi nel novero dei terreni “agricoli”, con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione dell'IMU nei termini declinati ai sensi della legge di Stabilità 2016.Esenzione dall'applicazione dell'IMU anche per terreni incolti e orti. Il chiarimento è arrivato in risposta all’interrogazione n. 5-08570.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 13) prevede che:
“a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria […] si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 […]. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali […], iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori […];
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».
L’esenzione in questione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369/2012: secondo la Suprema Corte, l'ICI (e così anche l’IMU) è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sé, a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni.
La Corte chiarisce anche che per terreno agricolo si intende “il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice civile” e che tale definizione va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette.
Le argomentazioni della Corte di Cassazione inducono pertanto a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni “agricoli”, con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione dell'IMU nei termini individuati dalla legge di Stabilità 2016.
 
Fonte:http://www.ipsoa.it/fisco