Canone RAI: pronto il modello per l'esenzione "internazionale"
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone RAI per effetto di convenzioni internazionali. Nonostante non siano disposti particolari termini di presentazione - la dichiarazione può essere presentata ogni giorno dell’anno e produce effetti dalla decorrenza della sussistenza della condizione di esenzione - è opportuno che la presentazione avvenga entro il 23 maggio 2016, in modo da evitare l’addebito del canone sulle fatture delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016.Via libera dell'Agenzia delle Entrate al modello di dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per effetto di convenzioni internazionali.
Il contribuente potrà in tal modo presentare alternativamente la dichiarazione sostitutiva di sussistenza delle condizioni di esenzione o di venir meno dei presupposti della comunicazione precedentemente resa.
Beneficiari
I beneficiari del modello sono gli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana e il personale civile non residente in Italia, che godono dell’esenzione in ragione di apposite convenzioni internazionali.
Come presentare il modello
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento valido, a mezzo del servizio postale presso l’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
La data di presentazione è considerata quella risultante dal timbro postale e la relativa ricevuta di avvenuta spedizione deve essere conservata nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Quando presentare il modello
Nonostante non siano disposti particolari termini di presentazione della dichiarazione, potendo essere presentata ogni giorno dell’anno e producendo effetti dalla decorrenza della sussistenza della condizione di esenzione, è opportuno che la presentazione avvenga entro il 23 maggio 2016 in modo tale che si eviti l’addebito del canone sulle fatture delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016.
Anche nel caso di presentazione tardiva rimane impregiudicato il diritto al rimborso del canone eventualmente pagato.
Sono valide anche le comunicazioni di esenzione già presentate prima della pubblicazione del nuovo modello.
Tali interventi sono stati resi necessari per una razionalizzazione del sistema in considerazione della nuova presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo introdotta con l’art. 1, comma 153, legge di Stabilità 2016, che ha modificato l’art. 1, comma 2, R.D. n. 246/1938.
Fonte:http://www.ipsoa.it/fisco
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