Il ministero del Lavoro risponde con l'interpello 20/2016 a un quesito posto da una organizzazione sindacale teso a conoscere l'esatta interpretazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, nella parte in cui prevede il diritto, da parte del lavoratore, di fruire tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare in disabilità con handicap grave.
In particolare viene chiesto se il datore di lavoro possa negare l'utilizzo dei permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura dello stabilimento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.
La risposta del ministero parte dalle diverse finalità dei due istituti. I permessi ai lavoratori che assistono propri familiari portatori di handicap nonché gli stessi lavoratori con disabilità hanno il fine di tutelare i diritti fondamentali della persona diversamente abile, bisognosa di una adeguata assistenza morale e materiale.
Diversamente, l'istituto delle ferie , garantito direttamente dall'articolo 36 della Costituzione, ha la finalità di garantire al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa corrispondendo altresì, come riconosciuto dalla giurisprudenza,ad esigenze di carattere ricreativo, personali e familiari. Proprio come norma di tutela sitratta di un diritto irrinunciabile.
Stabilita la norma di principio, la legge (Dlgs 66/2003) e la stessa contrattazione collettiva, fissata la durata delle ferie, danno la possibilità al datore di lavoro che, per garantire le esigenze produttive, possa prevedere una programmazione della fruizione delle ferie dei propri dipendenti, nonché la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato (ferie collettive), mediante la sospensione totale o parziale dell'attività produttiva.
Attese le diverse finalità dei due istituti e, tuttavia, dovendo applicare il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile, rispetto alle esigenze aziendali, ne consegue la necessità di collocare le ferie non godute dal lavoratore in un diverso periodo, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
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