Part-time prima della pensione. Ecco i requisiti

28-05-2016

Se avete iniziato a lavorare prima dei 43 anni e 7 mesi; se lavorate in un'azienda privata; se vi mancano 3 anni alla pensione; ma, soprattutto, allora potete chiedere al datore di lavoro di attivare il part-time.
Cioè, potete stare in fabbrica od in ufficio con un taglio dell'orario compreso fra il 40 ed il 60 per cento.
In busta paga riceverete una retribuzione parametrata sull'orario di lavoro realmente effettuato ed una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario di lavoro non effettuato.

In più, per il periodo di part-time, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Sono i principali contenuti del decreto ministeriale firmato da Giuliano Poletti, ministro del Lavoro, che rende operativa una norma contenuta nella legge di Stabilità di quest'anno. Lo stesso Poletti annuncia che verrà presentato un emendamento per chiarire definitamente che non ci sarà nessun intervento sui trattamenti di reversibilità.

Il part-time riguarda una misura sperimentale che intende promuovere un principio di «invecchiamento attivo». Vale a dire, un'uscita graduale dall'attività lavorativa. Il decreto è stato trasmesso martedì scorso alla Corte dei conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione.

Per accedere al part-time, il lavoratore interessato deve, come primo passo, richiedere all'Inps - per via telematica se è in possesso del pin, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell'Istituto - la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Dopo il rilascio della certificazione da parte dell'Inps, il lavoratore ed il datore stipulano un «contratto di lavoro a tempo parziale agevolato» nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario. La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della direzione territoriale del Lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell'autorizzazione conclusiva da parte dell'Inps.

Il decreto chiarisce, inoltre, che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro - di importo corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato - è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A questa misura, però, non possono accedere le donne. In quanto - spiega la Uil - hanno un diverso requisito anagrafico. Le donne nate nel 1951 - che raggiungerebbero i 66 anni e 7 mesi entro il 2018 - sono già uscite con la finestra mobile nel 2012. Quelle nate nel 1952 escono quest'anno con 64 anni mentre quelle del 1953 raggiungeranno i requisiti fuori tempo massimo.

Fonte:http://www.ilgiornale.it