L'articolo 46 del D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto il diritto per il lavoratore affetto da patologie oncologiche di trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Questa tutela è stata confermata ed estesa dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, che ne ha espressamente previsto l'applicazione ai lavoratori, del settore pubblico e privato, affetti da patologie oncologiche e da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidati di terapie salvavita.
La malattia parzialmente invalidante deve essere medicalmente accertata, attraverso una commissione istituita presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente.
Le malattie oncologiche e le patologie croniche ingravescenti, caratterizzate da un aggravamento progressivo, garantiscono al dipendente il diritto di chiedere, all'azienda presso cui lavora, la trasformazione del contratto full time in part-time.
In ogni caso il dipendente può richiedere, in qualsiasi momento, il ripristino della situazione antecedente. A richiesta del lavoratore, infatti, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40/05, ha precisato che la richiesta del lavoratore non può essere negata anche in presenza di contrastanti esigenze aziendali.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura specialistica, è sufficiente un'unica certificazione medica in cui venga attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l’uno ricaduta dell'altro. La certificazione deve essere inviata prima dell'inizio della terapia, fornendo anche l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione.
Il D.Lgs. 81/2015 riconosce, inoltre, la priorità, e non il diritto, di trasformare il contratto da tempo pieno a part-time per le seguenti categorie di lavoratori:
• Coniuge, figli, genitore della persona affetta da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
• lavoratore che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e con disabilità grave ai sensi della legge 104, per cui invalidità al 100%, che necessita di assistenza continua;
• genitori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.