L'assegno per servizi all'infanzia (baby sitter o asili nito pubblici o privati ) viene esteso anche alle lavoratrici autonome. E' stato pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2016, n. 252, infatti, il decreto del Ministero del Lavoro, 01 settembre 2016 che prevede la possibilità per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, di richiedere, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi o comunque per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, per l'anno 2016, al posto del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
La richiesta di voucher baby sitting può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.
Il beneficio consiste in un contributo di seicento euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione del voucher. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda sembre entro il 31.12.2016 , che comporta la revoca della precedente.
Fonte:https://www.fiscoetasse.com