Pubblicata ieri la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata delle cartelle di Equitalia con i chiarimenti. Probabile proroga al 21 aprile 2017
i contribuenti hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal Dl n. 193/2016 che può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione.In particolare, possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e pertanto è ancora possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.
Attenzione: se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare, la definizione perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata, non è più possibile rateizzare il debito residuo.
Fonte: https://www.fiscoetasse.com