Rinnovate le regole dei canoni concordati, con la pubblicazione in GU del Decreto interministeriale del 16.01.2017
Novità rispetto al passato è la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sia nei Comuni dove sia stato fatto un accordo territoriale (presupposto necessario per fare contratti “concordati”) ma anche, a quelli sottoscritti negli altri Comuni, di conseguenza adesso, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa diventa possibile fare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati (si ricorda che prima ci si doveva limitare ai Comuni ad alta tensione abitativa).Altre novità riguardano i contratti di natura transitoria, i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (gli accordi in questo caso possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi dei canoni per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali). Questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.
Per quanto riguarda i contratti di locazione per studenti universitari, nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore nonchè nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea , quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti, in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima.
Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Fonte: https://www.fiscoetasse.com/