Voucher: stop anche al bonus baby sitter

26-03-2017

Con l'abrogazione dei voucher  realizzata dal decreto 26 2017 di fatto non potranno piu essere utilizzati neanche i voucher garantiti  dall'Inps per godere del bonus baby sitter, alternativo al congedo parentale, se non  richiesti entro il 17 marzo, data dell'entrata in vigore del decreto.Si puo utilizzare in alternativa al congedo parentale facoltativo dopo la maternità obbligatoria e  consiste in un contributo di 600 euro mensili per riprendere il lavoro e pagare l'asilo nido o la baby sitter nel proprio domicilio.
Nel primo caso l'INPS si fa carico di pagare direttamente la retta dell'asilo, nel secondo caso si utilizzavano i voucher, erogati gratuitamente alla famiglia dall'Inps  per pagare la persona incaricata di prendersi cura del bambino. Ora quest'ultima possibilità è stata cancellata e per le mamme resta la possibilità di rivolgersi agli asili nido o godere del congedo parentale residuo.
L'inps ha fornito alcuni esempi  sulle  situazioni che si possono verificare:.
Chi ha già  ricevuto i   voucher dall'INPS  o ha fatto domanda entro il 17 li  puo ancora  ricevere ed utilizzare entro il 31 dicembre di quest’anno.  Nel caso si preveda di non utilizzarli tutti  si deve seguire la procedura di restituzione  illustrata nella circolare  Inps 75/2016, entro la fine dell'anno  La modalità è sempre telematica  (funzione “restituzione bonus”). Va tenuto presente che si possono restituire solo “mesi interi”di bonus.
Chi ha fatto richiesta dopo il 17 marzo e non ha ancora avuto la risposta dell'INPS deve cancellare la domanda  . Dal 22 marzo le procedura di richiesta telematica è stata bloccata.
 L’Inps sottolinea anche che i buoni presi e non usati entro la fine del 2017  non potranno essere restituiti  dopo il 31.12.2017
 Dalla Commissione lavoro viene comunque la rassicurazione  che è intenzione del Governo approvare molto rapidamente  un decreto su cui  avviare il confronto con le parti sociali  per mettere a punto una nuova disciplina del lavoro occasionale.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com