Se il Comune non indica il riparto tra proprietario e inquilino, la TASI va ripartita in misura pari al 10% a carico del detentore e il 90% a carico del proprietario;
Per gli immobili concessi in locazione/comodato si hanno 2 obbligazioni distinte:
una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare nella misura stabilita dal comune nel regolamento (compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI). Se il Comune non fissa detta percentuale, la TASI va ripartita in misura pari al 10% a carico del detentore e il 90% a carico del proprietario;
una in capo al proprietario, per la parte restante.
La faq ministeriali del 3 giugno 2014 specifica "L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso." Ciò significa che, se il Comune non specifica diversamente, la percentuale dovuta dall' inquilino è il 10% dell'importo totale (calcolato, ricordiamo con l' aliquota prevista per gli immobili locati, cioè in riferimento alle condizioni del soggetto proprietario).
Fonte:https://www.fiscoetasse.com