Elenco delle tipologie di medicinali che danno diritto alla detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi 2018 (anno d'imposta 2017).E' possibile detrarre le spese mediche sostenute dal contribuente nel corso dell'anno ma poiché in farmacia è possibile acquistare sia prodotti detraibili sia prodotti che non danno diritto alla detrazione, è importante capire la dicitura presente sullo scontrino fiscale (cd. scontrino parlante). Novità previste per il 2018.
Detraibilità spese mediche 2018: ecco come fare
Le spese mediche, fra cui rientrano anche le spese per acquisto di medicinali, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2017 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro ma a certe condizioni.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti la detrazione dei medicinali nelle dichiarazioni dei redditi 2017 indicano: “la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati
la natura,
la quantità dei prodotti acquistati
il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale
il codice fiscale del destinatario
così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b).
Detraibiltà spese mediche 2018: le novità
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001.
Attenzione: per espressa previsione normativa sono eslcusi gli alimenti ai fini medici speciali destinati ai lattanti.
La sezione A1 del decreto con l'elenco completo dei farmaci detraibili, è allegata gratuitamente a questo articolo.
Detraibilità spese mediche 2018: le indicazioni nello scontrino parlante
Lo scontrino parlante deve indicare natura e qualità dei beni e questo rende più facile riconoscere se il bene sia detraibile o meno, infatti è sufficiente controllare la codifica. In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti ma solo alcune di queste categorie sono deducibili.
Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.156/2007.
Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009
Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”
Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione, così come indicato dall'Agenzia nella Risoluzione 10 del 2010
Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili, così come chiarito dall'Agenzia nella stessa Risoluzione n.10 del 2010.
Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Come indicato dalla Risoluzione n.396 del 2008 sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando sono medicinali.
Detraibilità spese mediche 2018: quali non sono detraibili
Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
Integratori alimentari: Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili.
Parafarmaci: la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali così come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione n.396 del 2008
730/2018 precompilato: le spese mediche presenti
Nella dichiarazione dei redditi precompilata sono comprese le spese mediche. Infatti grazie al sistema Tessera Sanitaria i medici hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati in loro possesso suddivisi per singolo contribuente tramite il codice fiscale. L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF). Tra agosto e settembre 2016 sono stati pubblicati due decreti, uno con le specifiche tecniche per le strutture sanitarie autorizzate che nel 2016 non rientravano tra i soggetti obbligati alla comunicazione, e l'altro con l'individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione.
Ora quindi l'elenco delle categorie obbligate è completo, pertanto entro il 31 gennaio 2018 ai sensi dell'art.3 c.3 del D.Lgs. 175/2014, sono tenuti all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2017, i seguenti soggetti:
iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
farmacie (pubbliche e private)
strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016 e il decreto del 2 agosto 2016 detta le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
e a decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), oltre ai soggetti sopra elencati, sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:
gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
gli psicologi;
gli infermieri;
le ostetriche/i;
i tecnici sanitari di radiologia medica;
gli ottici;
e i veterinari.
Fonte:https://www.fiscoetasse.com