Assegno nucleo familiare con tre figli minori

16-10-2019

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno per il nucleo familiare, spettante ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico, che dispongano di patrimoni e redditi limitati.

L’assegno consiste in un contributo mensile per l’anno 2016 di € 141,30 per tredici mensilità per un totale di € 1.836,90.

La domanda può essere presentata dai cittadini residenti nel Comune di Grosseto, che siano italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno e di risorse economiche da calcolare in base all’indicatore della situazione economica (ISEE) non superiore per l’anno 2016 a € 8.555,99.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza in qualunque momento dell’anno per il quale si richiede l’assegno e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

Gli assegni per il nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

La produzione di documentazione non veritiera ed un uso improprio del beneficio comporterà la decadenza immediata del beneficio stesso, oltre che l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti ed indicati nel DPR 445/2000

Documentazione da presentare:

  • Domanda da compilare su appositi modelli predisposti dall’Ufficio Politiche Sociali;
  • Dichiarazione Sostitutiva Unica. Ai fini della Dichiarazione (ISEE) è comunque possibile ricevere aiuto nella compilazione da parte dei CAAF Territoriali Convenzionati.
  • Per gli extracomunitari essere in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno.

Ente erogatore: INPS

L’assegno è pagato dall’INPS con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

Fonte:https://new.comune.grosseto.it