Esenzione Canone Rai 2023: Domanda entro il 31 Gennaio
Le categorie principali dei soggetti esonerati sono due:
- Chi non possiede un televisore;
- Chi ha almeno 75 anni e un reddito sotto una certa soglia.
Per sottrarsi all’addebito occorre presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva presso il nostro CAF.
Chi non ha un televisore
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per ottenere l’esonero del canone tv in bolletta, come espressamente indicato sul sito dell’Agenzia delle entrate devono comunicare:
- Che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio televisivo sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica;
- La non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.
Gli eredi devono dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto non è presente alcun televisore.
Chi è ultra 75enne
Per i cittadini che hanno almeno 75 anni di età l’esonero è riconosciuto per legge, ma c’è una soglia di reddito da rispettare. Nel sito dell’Agenzia delle entrate si legge che:
- I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti.
- L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75esimo anno è avvenuto entro il 31 gennaio. Se il compimento è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio, l’agevolazione spetta solo per il secondo semestre.
Altri casi di esenzione
Secondo quanto stabilito da alcune convenzioni internazionali sono esonerati dal pagamento del canone Rai anche i seguenti soggetti:
- Gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- I funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- I funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- I militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Quando presentare la domanda di esonero
Come detto, per essere esentati dal versamento dell’imposta sulla bolletta della luce occorre presentare una specifica dichiarazione sostitutiva. Ma attenzione alle scadenze perché ci sono due importanti accorgimenti da tenere presenti per l’invio della documentazione. Le tempistiche sono precise:
- Il 31 gennaio 2023 per essere esentati per l’intero anno;
- Il 30 giugno 2023 per essere esentati per il secondo semestre, da luglio a dicembre.
Chi salta anche questa seconda scadenza perde il diritto a qualsiasi esenzione e dovrà aspettare l’arrivo dell’anno successivo.
Fonte:https://quifinanza.it/